
11 Lug Automobilisti, pedoni, skaters: ecco le regole da rispettare per evitare multe
Sbaglia chi pensa che il Codice della strada regoli solo i limiti di velocità e le precedenze agli incroci: in realtà il testo contiene indicazioni importanti anche per chi non è al volante. Quindi, in vista dell’esodo estivo, ecco una carrellata di divieti semi-sconosciuti previsti dall’articolo 15 del Codice, e le relative multe.
Su tutte le strade è vietato:
a) danneggiare le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma e invadere o occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione (sanzione amministrativa da 41 a 168 euro) ;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale (sanzione amministrativa da 41 a 168 euro);
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro);
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro);
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro);
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro);
g) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (sanzione amministrativa da 105 a 422 euro);
h) spargere fango o detriti con le ruote sporche (sanzione amministrativa da 41 a 168 euro);
i) scaricare, senza autorizzazione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro);
l) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (sanzione amministrativa da 25 a 99 euro).
Anche i pedoni, però, devono rispettare delle regole e se non lo fanno rischiano una multa da 25 a 99 euro. Invece, soprattutto d’estate e soprattutto nelle località turistiche con forte afflusso di visitatori, i pedoni “invadono” le strade causando anche problemi alla circolazione. Ma che cosa prevede esattamente il Codice? L’articolo 190 del Codice della strada stabilisce che i pedoni debbano circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti. Nel caso in cui non ci sia il marciapiede, i pedoni hannol’obbligo di camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Fuori dai centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico. Da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono camminare in fila indiana.
C’è, poi, un’ulteriore regola da rispettare: «è vietato ai pedoni, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni».
Ma non ci sono solo quelli che si muovono a piedi: skateboard, pattini e altri «acceleratori di andatura» non possono essere utilizzati sulle carreggiate delle strade.
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